Skip to main content

Cittadini dell'Unione

Assistiamo i cittadini comunitari e i loro familiari, sia dell'Unione che di nazionalità extra-europea, in tutte le fattispecie che riguardano il diritto alla libera circolazione e soggiorno degli stessi nel territorio italiano

La normativa di riferimento è il decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/38/CE in materia di diritto dei cittadini comunitari e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. 

Il decreto legislativo in esame, dunque, disciplina le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno e soggiorno permanente nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e di una precisa categoria di familiari, che li accompagnano o raggiungono, nonché le limitazioni a tale diritto.

Tali limitazioni possono essere dovute unicamente a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, come successivamente andremo a specificare.

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti
I soggetti destinatari

I familiari che possono usufruire delle prerogative previste dal D. Lgs. n. 30/2007, ai sensi dell'art. 2, sono:

  • Il coniuge;
  • il partner che abbia contratto con il cittadino dello Stato membro un'unione registrata sulla base della legislazione di un altro Stato membro, qualora lo Stato ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste nella pertinente legislazione dello Stato ospitante medesimo;
  • i discendenti diretti di età inferiore ad anni 21 o a carico, e quelli del coniuge o partner di cui sopra;
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

L'art. 3 prevede un diritto più affievolito, consistente nell'impegno per lo Stato membro ospitante di agevolare, conformemente alla propria legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

  • ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, se è a carico oppure convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto al soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
  • il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Diritto d'ingresso

Per poter fare ingresso in Italia è sufficiente che il cittadino dell'Unione sia in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione del proprio Stato. 

Ai loro familiari, invece, è richiesto il passaporto in corso di validità.

Resta fermo l'obbligo di munirsi del visto d'ingresso per i familiari dei cittadini dell'Unione che appartengono agli stati della cosiddetta "lista nera", per i quali è previsto il relativo obbligo.

Al riguardo, tuttavia, si ricorda che il Ministero degli Esteri, con messaggio del 6 agosto del 2013, diramato con successiva circolare del Ministero dell'Interno, ha eliminato il visto nazionale (ossia il visto di tipo C per gli ingressi superiori a 90 giorni) come condizione per l’ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE.

Da febbraio 2014, pertanto, il familiare di cittadino UE deve richiedere un visto di tipo C (fino a 90 gg.) di breve durata per turismo con ingressi multipli. Il visto è gratuito e va richiesto alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all’estero, allegando la documentazione che certifica il legame di parentela con il cittadino UE. Ha ingressi multipli e una validità massima di 90 giorni da usufruire nell’arco di 6 mesi.

La dichiarazione di presenza 

Per il cittadino comunitario o il suo familiare non è previsto l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale.

Tuttavia, qualora tale dichiarazione non venga presentata, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, con tutte le conseguenze che si andranno a vedere.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

Non è richiesta alcuna formalità al cittadino comunitario in caso di soggiorno contenuto entro i 90 giorni, salvo il possesso del documento d'identità valido per l'espatrio.

Lo stesso vale per i familiari di cittadinanza extra-Ue, ai quali, tuttavia, come già evidenziato, compete l'obbligo di presentare il passaporto in corso di validità.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

In questo caso il cittadino dell'Unione è tenuto a dimostrare:

1. Che è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato ospitante (se è lavoratore, si presume abbia risorse economiche per essere ritenuto autosufficiente e non a carico dello Stato).

Si ricorda che il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  • E' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale, ed è iscritto presso il Centro per l'Impiego, ovvero abbia reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
  • si trova in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato nei primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'Impiego o ha reso la dichiarazione suddetta di immediata disponibilità al lavoro;
  • se segue un corso di formazione professionale.

2. Che a prescindere dal fatto che possieda o no un lavoro, dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

3. che è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

4. che è familiare, come definito dall'art. 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare poiché in possesso dei requisiti sopra indicati.

Si ricorda che non può essere allontanato, tra gli altri, il cittadino dell'Unione che sia entrato nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro.

In tal caso, i cittadini dell'Unione (e i loro familiari) non possono essere allontanati fino a quando possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'Impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 297/2002. 

Impugnazione del provvedimento di diniego

La competenza in materia di ricorso avverso il diniego o la revoca del diritto al soggiorno è del Tribunale Ordinario, che procede con il rito di cognizione sommaria ai sensi degli artt. 702-bis e ss. del codice di procedura civile. Il procedimento è infatti disciplinato dall'art. 16 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

L'iscrizione anagrafica

E' richiesta quando il cittadino comunitario o il suo familiare intendano soggiornare per oltre tre mesi. Per l'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario, viene richiesta la documentazione idonea ad attestare:

  • l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata (se lavoratore subordinato o autonomo nello Stato);
  • la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, nonché la titolarità di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (se privo di lavoro ma comunque in possesso di risorse economiche superiori all'importo dell'assegno sociale, con i relativi aumenti in caso di nucleo familiare);
  • l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la la titolarità di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (nel caso di cittadino comunitario iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale).

Per l'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione non avente un autonomo diritto di soggiorno è richiesta la presentazione dei seguenti documenti:

  • la copia del passaporto, ed eventuale visto d'ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
  • un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
  • l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
  • quattro fotografie in formato tessera;
  • nel caso la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, la documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
La carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea

I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato di membro, come specificati all'art. 2, possono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia.

Per presentare la domanda occorrono gli stessi documenti previsti per l'iscrizione anagrafica, precedentemente indicati. La carta di soggiorno ha validità di cinque anni dalla data del rilascio.

In merito alle assenze dal territorio nazionale, il 5° comma dell'art. 10 prevede che la carta di soggiorno mantiene validità anche in caso di assenze temporanee del titolare, ma non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e maternità, la malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato.

E' tuttavia onere dell'interessato allegare la documentazione comprovante le suddette circostanze eccezionali.

Si ricorda che il rilascio della carta di soggiorno è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Rapporti tra soggiorno del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari: decesso o abbandono del territorio nazionale da parte del cittadino comunitario

Il decesso del cittadino UE o l'abbandono, da parte dello stesso, del territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o che siano lavoratori nel territorio nazionale.

Riguardo ai familiari non comunitari, anche loro non rimangono pregiudicati dal decesso o l'abbandono del territorio nazionale del cittadino comunitario, a condizione che i medesimi abbiano soggiornato in Italia per almeno un anno prima del decesso di quest'ultimo ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma o di disporre per sé e i familiari di risorse economiche sufficienti per non essere ritenuti onere dell'assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno e che possiedano un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali requisiti.

E in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio?

Tali eventi non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente o possiedano un lavoro retribuito.

Riguardo ai familiari extra-Ue, il divorzio e l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita, da parte loro, del diritto di soggiorno, purché abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento del matrimonio;
  • che il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione, per via consensuale o per decisione giudiziaria;
  • l'interessato risulti parte offesa in un procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
  • che si tratti di coniuge beneficiario del diritto di visita al figlio minore, costituito per via consensuale o per decisione giudiziaria, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite debbono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Il diritto di soggiorno permanente

Salve le ipotesi particolari di cui all'art. 15, il diritto al soggiorno permanente lo acquisisce il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente nel territorio nazionale per almeno cinque anni, e il familiare che abbia vissuto con costui per lo stesso numero di anni.

Tale diritto non è subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13, tuttavia viene meno a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno permanente è oggetto di un apposito attestato, rilasciato dal Comune di residenza, entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione giustificativa.

Ai familiari extra-Ue del cittadino comunitario, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura competente rilascia una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

La richiesta va presentata prima dello scadere del periodo di validità della carta di soggiorno di cui all'art. 10, ed è rilasciata entro novanta giorni.

Il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Limitazioni al diritto d'ingresso e soggiorno

Come già premesso, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per: 

  • motivi di sicurezza dello Stato; ovvero, quando “la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali”.
  • motivi imperativi di pubblica sicurezza, che ricorrono quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica”. L'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/2007, prevede che si tiene conto "anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere". Tra i reati sopra menzionati rientrano anche quelli in materia di stupefacenti, per cui il cittadino comunitario o suo familiare, condannato per reati in materia di stupefacenti, rischiano seriamente di non poter usufruire dei diritti riconosciuti dalla normativa in esame.
  • altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Si ricorda che l’adozione di un provvedimento di allontanamento presuppone che si tenga conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani.

Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, invece, non possono giustificare l'allontanamento.

I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetto beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni, nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, sono adottati dal Ministero dell’Interno.

Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

Il provvedimento - che deve essere motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato - è notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione.

Al riguardo, si ricorda che avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la giurisdizione compete al giudice amministrativo, mentre i ricorsi avverso il provvedimento di allontanamento emesso per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 viene presentato dinanzi al giudice ordinario, e il relativo procedimento è disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Il termine indicato per lasciare il territorio nazionale non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Inoltre, è indicata la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni, salvo l’onere di dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale.

Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. La violazione del divieto di reingresso comporta responsabilità penale.

Va precisato che il provvedimento di allontanamento dei cittadini comunitari o dei loro familiari può essere adottato anche quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 del decreto legislativo in esame, e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

Anche in questo caso, il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Detto provvedimento riporta le modalità di impugnazione e il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese.

Particolarità della fattispecie in discorso, invece, è che il provvedimento di allontanamento non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale. 

Entra in contatto con lo studio legale Boschetti

Le recensioni dei nostri clienti

Il Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche qualora gli stessi vi consentano. Per questo motivo riportiamo solamente le iniziali.

Famiglia R.

Voto:

Em agosto de 2017 procurei o escritório do Dr Francesco Boschetti, com o intuito de contrata-lo para nos representar junto ao Tribunal de Roma, requerendo nosso direito de sermos reconhecidos cidadãos italianos, já que na nossa linha da ascendência tinha a restrição administrativa devido ao meu pai ter nascido antes de 1948, e quem transmitia era minha avó.

Estivemos pessoalmente em seu escritório, e fomos muito bem recebidos, o Dr Francesco é uma pessoa muito afável, e extremamente competente, nos orientou corretamente e deu início ao processo em 27/09/2017.

Em Fevereiro de 2018 ocorreu nossa primeira e única audiência, sendo um sucesso pois já em março foi publicada nossa sentença positiva, reconhecendo eu e meus três filhos como cidadãos italianos desde nosso nascimento.

O Dr Francesco continuou em nosso auxilio até as devidas transcrições junto ao comune de nosso Dante Causa, e em agosto de 2018, já estávamos com nossas certidões de nascimento em mão, tempo total para sucesso do processo de onze meses!

Só temos que agradecer ao profissionalismo e dedicação do Dr. Francesco Boschetti e sua equipe.

N. da Roma

Voto:

Gentile Avv. Boschetti

Il 4 luglio finalmente ho fatto il giuramento per la cittadinanza. Se non l'avessi contattata non so per quanti anni ancora avrei aspettato questo momento con lo stato della pratica bloccato nella fase iniziale.

Ho cercato su internet un avvocato che mi potesse aiutare con questa pratica, e ho letto le recensioni su di lei che ho deciso di cercare subito l'indirizzo del suo studio per vedere se era tutto vero. In effetti eccomi qua per confermare tutto sulle recensioni positive su di lei, e aggiungo un grazie per la sua onestà, la sua serietà, la sua professionalità e la puntualità delle sue risposte.

Grazie veramente di cuore. E grazie per tutto l'impegno che ci mette per aiutare gli stranieri. Grazie mille.

N.

K. da Lecco

Voto:

Avendo avuto un problema con la residenza, quindi non potevo fare la richiesta di cittadinanza, decisi di prendere un avvocato per aiutarmi. Premetto che due Avvocati mi avevano già detto che fosse impossibile risolvere il problema. Volevo un terzo parere.

Dalle mie ricerche su internet ho visto parecchi studi legali e ho scelto l'avvocato Boschetti perché mi ispirava fiducia.

Dopo la mail, mi ha risposto e qualche giorno dopo mi ha chiamato per un colloquio. Dopodiché ha iniziato il suo lavoro.

Oggi la fatidica notizia è caduta, la mia residenza è stata ripristinata. Che dire? Grazie mille di tutto. Davvero tante grazie.

Grazie perché lei ha sopportato le mie domande, a volte anche quattro mail al giorno. Grazie per la sua disponibilità e la sua pazienza.

Grazie anche per i prezzi che fa. Le auguro tante belle cose nella sua carriera.

Con affetto,

K.

E. da San Donà di Piave

Voto:

Sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni quindi ho sempre considerato il posto in cui vivo ora come casa mia ormai.

Appena compiuti i 10 anni di residenza, ho convinto mio padre e abbiamo fatto domanda per la cittadinanza. Nel frattempo due anni fa ho vinto un borsa di studio e sono andata a studiare a Londra e la voglia di ritornarci mi ha convinta ancora di più nel richiedere la cittadinanza.

Dopo due anni a gennaio che lo stato della pratica online non cambiava ho cercato un avvocato in internet. Dopo aver letto le recensioni sia sul sito che su Facebook mi sono convinta che l'avv. Boschetti poteva essere la persona giusta.

Non mi sbagliavo. A qualsiasi mail, anche di domenica, l'avvocato ha prontamente risposto. Alla risposta positiva ha esultato insieme a me.

Grazie Avv. Boschetti! Mi sembra abbastanza ovvio che lo consiglierei a chiunque sia per il continuo supporto e sia perché se avete bisogno di rapide tempistiche l'avvocato è di parola.

 

Invia la tua richiesta

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo.
Ti contatteremo il prima possibile.
 
Accertarsi di inserire una email corretta altrimenti sarà per noi impossibile rispondere.

P.S: In mancanza di una risposta entro 5 giorni, bisogna intendere che, in relazione all'argomento sottoposto, lo Studio non ha la possibilità di prendere in carico il caso



Via dei Gracchi, 151 
00192 Roma

Orari ufficio:
Orari ufficio:

Dal lunedì al venerdì

9.00 - 13.00
 15.00 - 19.00

Si riceve solo
previo appuntamento
telefonico o e-mail

info@avvocatoimmigrati.it

Chiama allo 06.88921971

Ancora dubbi prima di contattarci?

Nessun problema, prova a guardare alcune video recensioni dei nostri clienti e capisci come possiamo aiutarti a risolver eil tuo problema legato alla cittadinanza italiana o a visti d'ingrsso.

R.M. da Caracas

Voto:

Sono M.M., cittadina venezuelana e ora anche italiana dopo l'accoglienza favorevole di un processo presso il Tribunale di Roma in cui sono stata rappresentata dall'avvocato Francesco Boschetti. L'avvocato Boschetti mi ha offerto un servizio personalizzato di altissima qualità.

Durante l'intero processo mi sono sentita sicura e tranquilla perché è proactivo, chiaro, rapido e preciso nelle risposte. Se avessi bisogno di un altro servizio di immigrazione, senza nessun dubbio assumerei di nuovo l'avvocato Boschetti.

Soy M.M., ciudadana venezolana y ahora también italiana después del resultado favorable en un juicio en los Tribunales de Roma en el que fui representada por el abogado Francesco Boschetti. El abogado Boschetti me ofreció un servicio personalizado de la más alta calidad.

Durante todo el proceso me sentí segura y tranquila pues es proactivo y rápido, claro y preciso en sus respuestas. De necesitar otro servicio de inmigración, sin ninguna duda volvería a contratar al abogado Boschetti.

I am M.M., a Venezuelan citizen and now also Italian after the favorable result in a trial in the Courts of Rome in which I was represented by the lawyer Francesco Boschetti. Attorney Boschetti offered me a personalized service of the highest quality.

Throughout the entire process I felt reassured because he is proactive and fast, clear, and precise in his answers. Should I need another immigration service, I would definitely hire lawyer Boschetti again.

G. Z. residente a Forlì

Voto:

Ho contattato Avvocato Boschetti per la mia pratica di cittadinanza, avevo fatto la domanda nel marzo del 2015 fino al 2018 nessuna notifica nessun cambiamento sul portale del ministero del interno, ho fatto solecito dopo solecito nulla cambiava, cercando sul Internet ho trovato AVV. Boschetti ho letto gli recensioni della gente che lui gli aiutati gli ho scritto una mail e mi ha subito risposto ed è stato sempre disponibile,gentile,paziente grazie al Avv.Boschetti dopo né anche 6 mesi il decreto per la mia pratica di cittadinanza e stato firmato.

Grazie mille Avvocato Boschetti per la sua gentilezza ma soprattutto per la sua bravura.

A. da Monza Brianza

Voto:

Una mattina navigando su un sito Internet mi sono imbattuta in questo sito tutto per stranieri, ho visto un messaggio apparso in piccolo sulle pagine avv.per gli immigrati, già la scritta così mi piaceva, ho preso il numero di cellulare e la mail provando a chiamare non andava, allora ho scritto una mail. Se a chiamare ero un po’ titubante, quando ho visto la foto del profilo della mail devo dire che mi ha spirato fiducia.

Allora, quando a fine serata mi ha chiamato gli ho parlato più tranquillamente perché avendo visto la foto ero più serena a parlare con lui.

Insomma che dire, un grande avvocato con la G maiuscola,una persona alla mano e sopratutto disponibilissimo, che ti segue fino in fondo con parole gentili. Mi ha seguito due pratiche (andate a buon fine) ora sta facendo la terza, poi ci sarà la quarta. In tutto questo io sono stata una grande rompiscatole, ma lui è stato così paziente e professionale che mi assicurava sempre e mi tranquillizzava ogni volta.

Contattate lui e rimarrete molto soddisfatti come io e come tante altre persone.

Grazie mille avvocato Boschetti,

Un abbraccio a presto.

A. e E. da Milano

Voto:

Da più di dieci anni residenti in Italia, è arrivato anche il nostro fatidico momento: quello di richiedere la cittadinanza Italiana! A chi rivolgersi, a chi affidarsi nel caso di attese prolungate ma sopratutto, come fare a sollecitare dopo i due anni di elaborazione della pratica, in modo diretto e professionale?!

La risposta a tutte queste domande e unica: 
Avv.Francesco Boschetti !

Noi l'abbiamo trovato per caso sui motori di ricerca e ci siamo affidati a lui a occhi chiusi ma si è rivelato una persona molto affidabile, professionale e corretta! Mio marito è diventato cittadino italiano il 4 di ottobre e di seguito anche nostra figlia nata qui in Italia, e io lo diventerò a breve, con l'aiuto dello studio dell'avvocato! 

Grazie mille per tutto avvocato !
Con affetto A. e E. da Milano 

A. M. da Milano

Voto:

Buonasera avv. Francesco,
Quello che voglio dire a tutti quanti è di evitare i pregiudizi, quando mia figlia A. Y. ha detto che voleva mettere in mano la sua pratica di cittadinanza ad un avvocato di Roma io come madre ho detto a mia figlia che era troppo lontano e che magari forse l'avrebbe fregata, e con la distanza che c'è non avrebbe potuto fare nulla, lei subito mi ha detto che dalla foto sembra una brava persona e che l'avrebbe contatto per vedere, dopo che l'ha contattato mi ha detto che era un bravo avvocato proffessionale ed molto gentile.

Ed è veramente cosi perchè ora che a seguito anche la mia pratica devo dire che sono rimasta a bocca aperta per il lavoro svolto in cosi poco tempo, sempre con gentilezza ed pazienza.

Gente non guardate la distanza ovunque voi siate se volete un buon avvocato contattate lui FRANCESCO BOSCHETTI sono certa che rimanerete a bocca aperta come me.

Grazie di cuore per il grande lavoro svolto.

D.e M. E. da Reggio Emilia

Voto:

Gentile Avv. Francesco Boschetti,

Volevo ringraziarLa grandemente per la pratica di controllo espulsione e registrazione al SIS della mia ragazza costaricense che mentre ritornava in Costarica era stata fermata dalla polizia di dogana internazionale a Madrid con una presunta espulsione; grazie al suo aiuto in tempi brevi e con poca spesa abbiamo potuto controllare cosa effettivamente era successo e poter poi, dopo esito negativo sul registro SIS, acquistare il biglietto aereo per il rientro in Europa. Grazie davvero tanto!

Volevo caldamente consigliare la professionalità, rapidità e cortesia dell'Avvocato Branchetti a chiunque si trovi in vicende internazionali di poca chiarezza come la nostra.

D.

E. da Robecco Sul Naviglio

Voto:

La mia pratica di cittadinanza era ferma da un anno, lo stato della domanda era sempre lo stesso: “L’istruttoria è stata avviata....” Cercavo una soluzione per velocizzare la procedura e tutto mi sembrava molto difficile.

Ho conosciuto l’Avvocato Boschetti tramite Internet e l’ho contattato con e-mail. L’avvocato ha risposto subito ed ha proposto la pratica di sollecito.

Lui ha sollecitato più volte il Ministero, la Prefettura ed anche il Comune dove sono residente, perché, ad ogni step, i tempi di attesa erano più lunghi rispetto a quelli previsti dalla Legge. La mia pratica è stata seguita con grande professionalità e costante impegno fino all’esito positivo: sono diventata cittadina italiana! L’Avvocato è stato sempre disponibile e sollecito nel rispondere a tutte le domande e mi ha dato consigli utili.

Ringrazio l'avv. Boschetti di cuore di avermi aiutata. Lo consiglio a tutti gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana in 730 giorni.

I. da Comacchio

Voto:

Avevo bisogno di accelerare la mia pratica di cittadinanza che ancora non sono passati i famosi 730 giorni. Ho iniziato a fare qualche ricerca per trovare un bravo Avvocato in grado di aiutarmi e così navigando in mezzo ai forum dedicati a cittadinanza per stranieri sono riuscito ad arrivare al nome del Avvocato Francesco Boschetti consigliato da molti membri.

Ho deciso di contattarlo telefonicamente spiegando la mia posizione e subito da questo momento mi ha trasmesso fiducia e rassicurazione. Dal giorno successivo dopo aver preparato e spedito la mia documentazione l'Avvocato ha subito iniziato con la prima pratica sollecito. E così è stato sempre presente e disponibile per altri solleciti mano mano mentre cambiava lo stato pratica, e ci siamo tenuti sempre aggiornati.

Consiglierei fortemente l'Avvocato Francesco Boschetti a tutti coloro che vorrebbero accelerare la loro pratica cittadinanza e coloro che hanno bisogno di supporto riguardo il tema cittadinanza. Troverete una persona disponibile, professionale, gentile e con molta esperienza nel settore.

Grazie di cuore Avvocato Francesco.

M. da Milano

Voto:

Ho contatto l'avvocato Boschetti, per la mia pratica di cittadinanza.

La sua disponibilità immediata al telefono mi ha messo subito a mio agio, oltre alla sua professionalità nell'indicarmi il percorso più idoneo alla mia situazione e senza dimenticare la celerità con cui ha trattato la mia pratica.

Per questi motivi posso solo consigliare vivamente la collaborazione con l'avvocato.

O. da Francoforte sul Meno

Voto:

Anche se sono passati 2 anni e qualche mese dopo aver applicato per la cittadinanza italiana per matrimonio, lo stato della mia domanda non cambiava. Cercavo una soluzione per sollecitare la procedura. Ho contattato Avv. Francesco Boschetti sul website dell’avvocato.

Grazie al suo disciplinato e sistematico lavoro solo 10 giorni dopo, mi sono stata informata dal ministero dell’interno che il decreto per la mia cittadinanza e’ stato firmato. Durante questo processo Avv. Boschetti era sempre disponibile, anche fuori delle ore di lavoro. Lui ha risposto tutte le mie domande in dettaglio. La sua serieta’ e veloce follow-up ci ha portato grande successo. Fino all’ultimo step mi ha sostenuta professionalmente.

Gentile Avv. Boschetti la ringrazio di nuovo particolarmente per la sua gentilezza, flessibilita e la fiducia che mi ha dato. Era un privilegio per me averLa come il mio avvocato.

Senza pensarci due volte consiglerei Avv. Francesco Boschetti a tutti quelli che hanno bisogno l’aiuto sulle questioni d’immigrazione e cittadinanza.
Scrivici una email per spiegare il tuo caso