Mentre il ricongiungimento disciplina l'unità familiare dei cittadini extra-Ue (o extracomunitari), si parla di coesione familiare con cittadino italiano, quando, per l'appunto, il soggetto che chiede l'ingresso in Italia di un proprio familiare è di nazionalità italiana. La persona che richiede la coesione familiare può essere tanto il cittadino italiano dalla nascita, quanto l'immigrato che si è naturalizzato italiano (a seguito di domanda di cittadinanza per residenza o per matrimonio).
L'elenco di familiari con cui il cittadino italiano può ricongiungersi è più elastico rispetto al ricongiungimento dei cittadini extra-Ue, e la relativa disciplina di riferimento è il D. Lgs. 30/2007, che disciplina la libertà di soggiorno, circolazione e stabilimento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.