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Cittadinanza iure sanguinis

Assistiamo coloro che intendono ottenere la cittadinanza italiana per discendenza da avi italiani emigrati all'estero

Principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull’art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. Si tratta della cittadinanza jure sanguinis.

In applicazione del principio del ius sanguinis, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.

La fattispecie interessa - e ha interessato in passato - soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione, come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc.

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"), e successivamente dall’art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".

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Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.

Questo è l'orientamento seguito dal Ministero dell'Interno, ma la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.

Questo significa che se nella linea di discendenza vi è una donna, il cui figlio (o figlia) è nato/a prima del 1° gennaio 1948, l'interessato deve necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, perché la pubblica amministrazione non riconosce il diritto nei casi c.d. di "via materna".

Facciamo un esempio per chiarire quando un caso è di "via materna": Trisavolo nato in Italia nel 1890 - Bisnonna nata in Brasile nel 1910 - Nonno nato in Brasile nel 1940 - Padre nato in Brasile nel 1970 - Richiedente nato in Brasile nel 1990: questo è un caso di "via materna" perché nell'albero genealogico è presente una donna (la bisnonna) e il figlio di lei è nato nel 1940, cioè prima del 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione italiana.

Vediamo invece quest'altro caso: Trisavolo nato in Italia nel 1890 - Bisnonno nato in Argentina nel 1910 - Nonna nata in Argentina nel 1940 - Padre nato in Argentina nel 1970 - Richiedente nato in Argentina nel 1990. Qui, la prima donna della linea è la nonna, e il figlio di lei è nato nel 1970, cioè dopo il 1948, quando le donne trasmettevano la cittadinanza secondo l'allora vigente legge n. 555/1912. Dunque l'Amministrazione qui non contesta il diritto, che può essere esercitato in via amministrativa, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria quando i tempi dei consolati sono eccessivamente lunghi o se è impossibile accedere al sistema di prenotazione online ministeriale.

Infatti, per evidenziare proprio quest'ultimo punto, ricordiamo che possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale anche i discendenti di sangue italiano che hanno una linea genealogica maschile, o che comunque non presenta un passaggio di cittadinanza italiana per linea femminile anteriore al 1948 (i c.d. casi di "via paterna"), quando sono in grado di dimostrare che i Consolati italiani di appartenenza hanno tempi di attesa eccessivamente lunghi, o, ancora, che è impossibile prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana.

La Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991 illustra il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis, i requisiti, i documenti e le modalità di presentazione dell’istanza.

Requisiti per la cittadinanza Iure Sanguinis

Per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari:

  • la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l’avo emigrato);
  • l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza; vale a dire la mancata naturalizzazione straniera non solo dell’avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. Bisogna, in sostanza, dimostrare che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia mai interrotta.

Come si presenta la domanda

La domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis può presentarsi con due modalità:

  • In via amministrativa, mediante istanza da presentare all’Autorità consolare (se il richiedente risiede all’estero), o al Sindaco del Comune di residenza (se il richiedente risiede in Italia). In quest’ultimo caso, per ottenere l’iscrizione all’anagrafe ai fini della presentazione dell’istanza, l’interessato non deve necessariamente essere munito di permesso di soggiorno, ma è sufficiente la dichiarazione di presenza, come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 giugno 2007.
  • In via giudiziaria, mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con il patrocinio di un difensore, nel caso dei discendenti da linea materna nati prima del 1° gennaio 1948, e anche nei casi dei discendenti per via paterna, quando il Consolato competente a ricevere la domanda amministrativa presenta un’eccessiva fila d’attesa per convocare i richiedenti: attesa che “congela” il diritto del richiedente e quindi legittima quest’ultimo a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (tipico esempio è il Consolato di San Paolo, che per convocare i richiedenti impiega più o meno 12 anni).

Quali sono i documenti da presentare

Questa è la lista dei certificati che bisogna presentare per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis:

  • copia integrale dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano nel quale egli nacque;
  • atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • atto integrale di morte dell’antenato italiano (questo atto è particolarmente importante quando l’avo si è coniugato in Italia, e pertanto l’atto di morte è l’unico a lui riferito che attesta la sua presenza nel Paese straniero);
  • atto integrale di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante la cittadinanza italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (es. la CNN brasiliana);
  • copie autentiche di eventuali sentenze o atti di separazione o divorzio, esclusivamente delle persone che richiedono la cittadinanza;
  • in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, la cui nascita è stata registrata dal solo genitore che non trasmette la cittadinanza italiana, occorre una scrittura pubblica con la quale l’altro genitore, ovvero quello di sangue italiano, dichiara e conferma di essere madre/padre biologica/o del figlio nato fuori dal matrimonio;
  • in caso di domanda amministrativa presentata in Italia: certificato di residenza;
  • altri eventuali, da valutarsi in base al caso specifico e individuale del richiedente.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all'estero, devono essere tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato in questione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1961).

Quali sono i tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis?

Per la cittadinanza iure sanguinis i tempi sono una questione molto importante. La differenza riguardo all’attesa è determinata dalla forma in cui viene presentata la domanda, vale a dire se il diritto viene fatto valere in via amministrativa o giudiziale.

La cittadinanza jure sanguinis in via amministrativa ha tempi molto differenti, a seconda di come viene presentata:

  • se il procedimento viene avviato personalmente in Italia, l’attesa varia in funzione del Comune dove si è scelto di incardinare la pratica (questa attesa dipende essenzialmente da quanto impiega il Comune a ricevere dai Consolati competente l’attestato di non rinuncia alla cittadinanza da parte dei discendenti dell’avo italiano);
  • se invece la domanda è presentata all’estero, l’attesa varia in base al Consolato in cui viene presentata la domanda. Se ad esempio si tratta del Consolato di San Paolo è fatto noto che attualmente bisogna attendere 12 anni solo per essere convocati. Anche in altri Consolati in Brasile i tempi sono improbabili, per cui in tutti questi casi il richiedente ha pieno interesse ad agire dinanzi al Tribunale Civile di Roma per vedersi riconoscere la cittadinanza dal giudice, e per questo consigliamo di procedere con un’azione per il riconoscimento della cittadinanza via paterna.

I tempi per ottenere la cittadinanza iure sanguinis in via giudiziale dipendono da fattori imponderabili, perché il processo può avere una o più udienze, un giudice può fissare udienza più rapidamente di un altro, nel giudizio possono verificarsi sostituzioni di giudici o altri eventi non prevedibili in anticipo.

Possiamo dire che attualmente i tempi medi sono circa un anno e mezzo, ma come detto, sulla tempistica incidono pesantemente il giudice che viene designato e gli eventi processuali che sfuggono dal dominio delle parti.

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti