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Ricongiungimento familiare per stranieri

Il ricongiungimento familiare è il procedimento amministrativo che consente agli stranieri extracomunitari di ricongiungersi in Italia e vedere così affermato il loro diritto all’unità familiare.

Il diritto all’unità familiare è un diritto di primaria importanza: per questo stranieri in Italia e ricongiungimento familiare sono termini strettamente collegati. Tale diritto è stabilito con riferimento agli stranieri in Italia dagli artt. 28 e seguenti del Testo Unico sull’Immigrazione.

Esiste però la necessità di contemperare l’interesse del singolo a quello pubblico: per questo motivo il ricongiungimento degli stranieri in Italia richiede dei presupposti molto specifici e tassativi, che andremo a vedere nel seguito.

Lo Studio Legale Boschetti si occupa delle pratiche che riguardano le varie ipotesi di ricongiungimenti familiari, offrendo consulenza e assistenza allo straniero, dalla valutazione dei requisiti alla proposizione della domanda, fino al rilascio del nulla osta, alla richiesta del visto e del successivo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. 

Presentiamo la domanda telematica e indichiamo allo straniero quali sono i requisiti e i documenti per ricongiungimento familiare extracomunitari.

Inoltre, assistiamo in giudizio il cliente che ha ricevuto un provvedimento di diniego del nulla osta o del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare o un provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.

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Chi ha diritto al ricongiungimento familiare per stranieri

Come dicevamo, il raggiungimento familiare per stranieri richiede la presenza di requisiti tassativi: la difficoltà nella valutazione dei requisiti e nell’individuazione dei documenti da allegare rende quanto mai opportuna l’assistenza di un avvocato esperto in immigrazione e ricongiungimento familiare per stranieri in Italia.

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Possono avanzare la richiesta i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno-Ue per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari.

I familiari con cui è possibile ricongiungersi sono quelli che compongono la famiglia in senso stretto (coniuge, figli maggiorenni non autosufficienti per problemi di salute), nonché i genitori, ma con limitazioni ben precise. Non è quindi ammesso, ad esempio, il ricongiungimento familiare tra fratelli.

Ma andiamo a vedere con esattezza chi può beneficiare del ricongiungimento con un familiare extracomunitario:

  • Il coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
  • I figli minorenni, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, laddove esistente, abbia prestato il consenso. Si considerano minori, ai fini del ricongiungimento, i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda;
  • I figli maggiorenni, in presenza di due requisiti. Devono essere "a carico" del richiedente il ricongiungimento, e inoltre devono trovarsi in una condizione per cui, per ragioni oggettive, non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • I genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli eventuali altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute.

Per il ricongiungimento familiare con cittadino italiano cambia completamente la questione perché la normativa di riferimento è anzitutto il D. Lgs. 30 del 2007, inoltre è più ampia la categoria di familiari ammessi, considerato, ad esempio, che è ammesso il ricongiungimento familiare del fratello e non solo delle categorie più strette, come il coniuge straniero di cittadino italiano.

Requisiti per poter richiedere il ricongiungimento familiare per stranieri

La domanda di ricongiungimento familiare richiede dei requisiti molto specifici, che lo straniero deve conoscere bene prima di avviare la procedura, se vuole evitare inutili rallentamenti, se non addirittura un provvedimento di diniego del ricongiungimento familiare.

I requisiti riguardano essenzialmente la posizione economica, sociale e abitativa del richiedente, nonché la valutazione dell’eventuale pericolosità per l’ordine pubblico del soggetto che richiede il ricongiungimento.

Andiamo a vedere con esattezza quali sono i requisiti per il ricongiungimento familiare, ricordando che qui facciamo riferimento all'unità familiare dei cittadini extracomunitari, e non al ricongiungimento familiare con cittadino italiano, come ad esempio della moglie extracomunitaria di cittadino italiano.

Reddito per il ricongiungimento

Lo straniero deve possedere adeguati mezzi economici e logistici per offrire una sistemazione dignitosa ai propri familiari.

Dunque, anzitutto, il richiedente deve disporre di un reddito annuo non inferiore all'importo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. 

In ogni caso, per il ricongiungimento di due o più figli di etа inferiore agli anni quattordici è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ricordiamo che per la determinazione del reddito del richiedente, si deve tenere conto dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso e anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi, il quale si somma con quello del richiedente.

La documentazione reddituale richiesta varia in funzione del tipo di reddito posseduto, ovvero se di lavoro dipendente, autonomo, per collaborazione continuativa, etc.

L'alloggio

Il richiedente deve possedere un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e ottenere dal competente ufficio tecnico del Comune di residenza il certificato di idoneità alloggiativa, ovvero il documento dal quale risulta che l'alloggio è idoneo ad accogliere i familiari che richiedono il ricongiungimento familiare. 

Ricordiamo che nell'ipotesi in cui il richiedente è ospite, deve allegare anche la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare i ricongiunti. Inoltre, riguardo al certificato d'idoneità alloggiativa, va detto che nel caso in cui il familiare che deve fare ingresso in Italia ha un figlio di età inferiore agli anni quattordici, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale la famiglia dimorerà.

I requisiti minimi che deve avere l'alloggio che dovrà ospitare i familiari a seguito del ricongiungimento sono indicati all'art. 29 del Decreto Legislativo 286/1998, il quale fa richiamo ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica ed ai requisiti igienico-sanitari accertati dalla Asl. 

Non è necessario che l’immobile sia di proprietà o concesso in locazione, essendo sufficiente che il richiedente ne abbia la libera disponibilità, ad esempio per mezzo di un contratto di comodato o anche sulla base di una semplice dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato.

Assenza di motivi ostativi all’ingresso

Per richiedere il raggiungimento familiare per stranieri non debbono sussistere ragioni ostative di ordine pubblico che inibiscano l’ingresso del familiare.

L'intenzione del legislatore è quella di evitare l'ingresso di stranieri che già di partenza costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

Si ricorda che non esiste alcun automatismo tra condanna penale (anche comportante l’arresto obbligatorio in flagranza di reato) e diniego del visto per ricongiungimento. Infatti, l’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto se, nel caso specifico, sussiste la pericolosità del soggetto e un possibile pregiudizio per l’ordine pubblico nazionale.

Riguardo alle espulsioni, mentre fino al 2006 non poteva essere ricongiunto chi fosse stato oggetto di un provvedimento di espulsione, ora è possibile richiedere la cancellazione dell’espulsione, purchè questa sia di origine “amministrativa”. 

Come da circolare n. 738 del 17 febbraio 2009 del Ministero dell’Interno, la cancellazione dell’espulsione è opera della Questura dove risiede il richiedente, previa conferma del rapporto di parentela accertata dalla competente rappresentanza diplomatica.

L’eventuale esistenza di una segnalazione Schengen legittima l’apertura di una pratica di cancellazione dal SIS, poiché questa segnalazione non può pregiudicare il diritto del familiare che possiede tutti i requisiti di legge per il ricongiungimento.

Procedura per come richiedere il ricongiungimento familiare

Il procedimento è bifasico. La prima fase consiste nella richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare, da presentarsi esclusivamente in via telematica, per mezzo del portale immigrazione del Ministero dell'Interno.

La domanda è diretta a un ufficio specifico della Prefettura, ovvero lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il quale, successivamente, provvede a convocare il richiedente.

Alla domanda telematica viene associata un codice, con il quale lo straniero può controllare lo stato della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. 

Il procedimento è definito "a formazione complessa", in quanto coinvolge due Uffici diversi (Sportello Unico per l'Immigrazione e Ambasciata italiana all'estero) per altrettante fasi.

La prima fase, se l’esito è positivo, si conclude con il rilascio del Nulla Osta da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione, che lo notifica al richiedente e lo trasmette alla competente Ambasciata, alla quale compete successivamente il rilascio del visto d’ingresso per motivi familiari.

Molto importante è l'attività di controllo nulla osta ricongiungimento familiare, e che vede coinvolta la Questura del luogo/o dei luoghi di dimora dello straniero richiedente, e alla quale compete soprattutto il giudizio di pericolosità dello straniero in funzione dell’ordine pubblico, come già si è accennato.

Questa fase è spesso soggetta a lungaggini, per cui è importante intervenire con l'aiuto di un professionista esperto in controllo pratica ricongiungimento familiare.

Nel caso di ricongiungimento familiare Roma, lo Studio è in grado di fornire assistenza anche mediante accompagnamento fisico presso gli uffici della Prefettura di Roma.

Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento familiare

Se il richiedente ha ottenuto il nulla osta è già una grande notizia: significa che la prima fase si è conclusa positivamente e si può passare alla seconda: la richiesta del visto d’ingresso per motivi familiari.

Il nulla osta deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, e viene notificato al richiedente, e anche trasmesso alla competente Ambasciata italiana all’estero: qui l’interessato dovrà presentare la domanda di visto per motivi familiari.

L’interessato ha 6 mesi per utilizzare il nulla osta richiedendo il visto per ricongiungimento familiare presso l’Ambasciata italiana competente.

Nel caso di accoglimento dell’istanza e concessione del visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia e richiedere, come per legge, entro 8 giorni, il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nel caso, invece, di diniego, bisognerà analizzare l’esistenza dei presupposti per presentare un ricorso contro il diniego del visto per ricongiungimento familiare.

Ricorso per Ricongiungimento familiare per stranieri

Quando si è ricevuto un provvedimento di diniego del nulla osta o del visto d'ingresso per ricongiungimento è possibile presentare ricorso per ricongiungimento familiare per stranieri.

Il ricorso si presenta davanti al Tribunale Ordinario del luogo in cui ha dimora il richiedente e viene trattato secondo le norme del rito sommario di cognizione. Si tratta quindi di un processo, quello del ricorso contro il diniego del ricongiungimento, più breve in termini di durata, e con un'istruttoria più snella.

Nel ricorso per ricongiungimento familiare per stranieri bisognerà dimostrare l'esistenza di tutti i requisiti sopra descritti, e quindi la fondatezza del diritto dello straniero all'unità familiare, contrastando le motivazioni del provvedimento di diniego del ricongiungimento.

Il ricorso contro il diniego del ricongiungimento deve essere presentato dallo straniero in Italia che ha richiesto il ricongiungimento familiare, contro il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato.

Ricongiungimento familiare con cittadino italiano con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

Chi ha diritto al ricongiungimento familiare?

Hanno diritto al ricongiungimento familiare i parenti più stretti, ovvero il coniuge maggiorenne e non legalmente separato; i figli minori, anche del coniuge e se nati fuori del matrimonio (a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia prestato il suo consenso); i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non riescano a provvedere autonomamente alle indispensabili esigenze di vita, a causa di una malattia che comporti invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza; i genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute, previa stipula di una polizza sanitaria.

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Come fare la domanda per il ricongiungimento familiare?

La domanda per il ricongiungimento familiare si presenta telematicamente, tramite il portale immigrazione del Ministero dell'Interno, previa creazione di un account. L'interessato, con la procedura telematica, direttamente o rappresentato da uno specialista, richiede il nulla osta al ricongiungimento allo Sportello Unico della Prefettura. Se il nulla osta viene rilasciato, lo straniero, dal proprio paese di origine o provenienza, richiede il visto d'ingresso all'Ambasciata italiana.

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Quanto tempo ci vuole per fare il ricongiungimento familiare?

Il nulla osta per il ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (termine dimezzato dal d.l. n. 13/2017). Nel periodo necessario per ottenere il nulla osta incidono i controlli che deve effettuare la Questura competente sulla posizione penale dello straniero da ricongiungere. Una volta rilasciato il nulla osta dallo Sportello Unico, l'interessato ha 6 mesi di tempo per chiedere il visto per ricongiungimento familiare presso l’Ambasciata italiana competente.

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Chi rilascia il nulla osta per ricongiungimento familiare?

Il nulla osta per il ricongiungimento familiare viene rilasciato dallo Sportello Unico presso la Prefettura competente, individuata in base alla città di residenza del richiedente.

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