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Visto per residenza elettiva

Lo Studio Legale Boschetti è specializzato nelle pratiche di richiesta del visto per residenza elettiva.

Si tratta di una fattispecie molto riservata e complessa, con requisiti tassativi, la cui gestione presuppone una consolidata conoscenza delle norme e prassi del diritto dell’immigrazione.

Che cos’è il visto per residenza elettiva

Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso per un soggiorno di lunga durata (superiore a novanta giorni) allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.

La durata del visto è di 1 anno e, come negli altri casi, entro 8 giorni dall’arrivo in Italia lo straniero deve richiedere il rilascio del rispettivo permesso di soggiorno alla Questura mediante il kit postale. Il visto per residenza elettiva non consente lo svolgimento di attività lavorativa.

I requisiti del visto per residenza elettiva

Per richiedere il visto per residenza elettiva, lo straniero deve fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche diverse da proventi da lavoro, di cui si possa ragionevolmente suppore la continuita nel futuro.


Tali risorse debbono provenire, ad esempio, dalla titolarita di cospicue rendite (pensioni, vitalizi , ecc. ), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali, da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

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Il visto per residenza elettiva viene rilasciato se il richiedente dimostra di soddisfare il requisito economico minimo stabilito dalla normativa italiana, così come specificato nel Decreto Interministeriale MAE 850/2011.

In sostanza, il reddito minimo richiesto è di 31.000 euro l’anno per il singolo richiedente, ovvero, il triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000 recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacita finanziarie siano adeguate.

Pertanto, nel caso in cui il richiedente intendesse trasferirsi con il nucleo familiare, l’ammontare  delle entrate mensili dovrà essere maggiorato di un 20% per il coniuge e di almeno un 5% per ogni figlio, sia quest'ultimo minorenne o maggiorenne a carico.

L’Ambasciata italiana, nel caso in cui lo straniero acquisti un immobile ad uso abitativo in Italia, riterrà implicita la sussistenza del “requisito economico minimo” stabilito dalla normativa italiana (31.000 euro/anno).

Negli altri casi, conformemente a quanto stabilito dalla normativa, la verifica della sussistenza dei requisiti è totalmente rimessa alla discrezionalità dell’Ambasciata.

Infine, lo straniero deve munirsi di un’assicurazione sanitaria internazionale (valida in tutti i Paesi Schengen) con una durata minima di 30 giorni  e con una copertura minima di € 30.000 per le spese di ricovero ospedaliero d’urgenza e le spesse di rimpatrio.

Un nuovo requisito di creazione giurisprudenziale: l’intenzione di dimorare stabilmente in Italia

Il visto per residenza elettiva, come accennato, è una fattispecie molto complessa che viene autorizzata a condizioni rigide.

Recentemente, la giurisprudenza amministrativa si è mostrata piuttosto restrittiva nell’autorizzare l’ingresso dello straniero per residenza elettiva, precisando come, trattandosi per l’appunto di “residenza”, lo straniero debba dimostrare di voler effettivamente stabilirsi in Italia, posto che per residenza si intende luogo di stabile dimora.

Più precisamente, la sentenza Tar Lazio, sez. III-Ter, n. 7797 del 7 luglio 2016, ha affermato la legittimità del diniego del rilascio di visto di ingresso per residenza elettiva motivato dalla mancata dimostrazione circa la reale intenzione dell’interessato di vivere e risiedere in Italia permanentemente.

Infatti, scrive il giudice amministrativo, “il d.m. 11.5.2011 rimanda alla nozione di residenza effettiva, che è quella determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente”.

Nella fattispecie in oggetto, il Consolato Generale d’Italia a Dubai aveva negato il rilascio di un visto per residenza elettiva ad un benestante imprenditore degli Emirati Arabi Uniti, ritenendo che mancasse la dimostrazione circa la reale intenzione dell’interessato di vivere e risiedere in Italia permanentemente.

Tale interpretazione ha dunque inserito un nuovo requisito nella fattispecie, ossia la dimostrazione che il richiedente abbia una concreta e reale motivazione a stabilire in Italia la propria dimora abituale.

Come si avvia e si svolge il rapporto professionale con lo Studio Legale Boschetti in materia di visto per residenza elettiva

Il primo step è una consultazione giuridica sul caso concreto. Per dare avvio a detta consultazione, lo Studio chiede al cliente di compilare un questionario standard, affinché si possa eseguire una prima valutazione circa l'esistenza dei requisiti.

Questo primo esame viene svolto a titolo gratuito, dopodiché, in presenza dei requisiti generici, sarà possibile entrare “nel vivo” dell’incarico.

A questo punto lo Studio invia al cliente un preventivo complessivo per la consulenza legale e per l’incarico completo, che può essere ripartito nelle seguenti attività:

  • Studio e analisi dei requisiti di legge;
  • Individuazione dei documenti necessari per la presentazione della domanda di visto;
  • Confezionamento del dossier che il richiedente dovrà consegnare all’Ambasciata italiana, inclusa la compilazione del modello uniforme Schengen relativo alla domanda di visto (la presentazione dell’istanza è strettamente personale);
  • Rappresentanza e assistenza dinanzi all’Ambasciata italiana dalla presentazione della domanda di visto fino all’emanazione del provvedimento finale;
  • Assistenza e consulenza nella fase di richiesta del permesso di soggiorno, incluso accompagnamento negli uffici della competente Questura e rappresentanza di fronte a quest’ultima.

* L’eventuale ricorso avverso il provvedimento di diniego del visto, o del permesso di soggiorno, non è inclusa nel servizio e dovrà costituire oggetto, pertanto, di autonoma contrattazione.

La già complessità dell’istituto della residenza elettiva, a cui si aggiunge la giurisprudenza poco favorevole, sopra citata, rende assolutamente consigliabile affrontare la pratica con l’assistenza di uno studio legale.

Trattandosi di materia molto tecnica e settoriale, riteniamo fondamentale che lo studio legale sia esperto di diritto dell’immigrazione, e possibilmente proprio di residenza elettiva.

Assistenza e consulenza preliminare. Scouting immobiliare in Italia.

Come già detto, in caso di acquisto di immobile ad uso abitativo in Italia, l’Ambasciata italiana applica il “requisito economico minimo” in via automatica.

Se si ricorre all'acquisto dell'immobile in Italia, bisogna  presentare il rogito notarile. In alternativa, si può dimostrare la volontà di volerlo acquisire presentando il contratto preliminare d’acquisto (compromesso redatto da un avvocato o notaio) così come copia della documentazione che prova il versamento del primo pagamento ovvero acconto.

Nel caso in cui il visto viene rilasciato con quest’ultima ipotesi, il rilascio formale del permesso di soggiorno sarà legato alla presentazione dell’atto definitivo di acquisto, cioè all'effettiva presentazione del rogito notarile, che dimostra l’avvenuto trasferimento della proprietà.

Se invece l'immobile da eleggere a residenza lo si intende ottenere in locazione, bisognerà allegare il relativo contratto, e resta in tal caso valido quanto riferito sopra, cioè la piena discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare la congruità dei mezzi di sussistenza.

Sia in un caso che nell’altro, lo Studio Legale Boschetti è in grado di assistere la propria clientela anche nelle fasi preliminari alla domanda del visto per residenza elettiva.

Infatti, tramite propri Partners esperti di diritto commerciale e attività immobiliare, lo Studio può occuparsi anche della fase di individuazione dell’immobile da eleggere a residenza (c.d. “scouting immobiliare”), nonché di quella successiva di acquisto o di locazione, a seconda di quale sia la scelta del cliente.

Permesso di soggiorno e Visto per residenza elettiva: requisiti e come ottenere il visto in Italia con lo Studio legale Avvocato Francesco Boschetti

Quali paesi hanno bisogno del visto per entrare in Italia?

La regola per quanto riguarda i cittadini extracomunitari è che per fare ingresso legale in Italia occorre il passaporto e un visto d'ingresso, rilasciato dalla competente Ambasciata italiana. Questo è l'elenco dei paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto: Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kosovo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Qatar, Ruanda, Russia, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.Sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso, ma solo per soggiorni brevi ( durata massima 90 giorni), i cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.

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Cos’è la residenza Elettiva?

La residenza elettiva è una particolare ipotesi di ingresso privista dal D.M. 850/2001 per lo straniero che disponga di risorse economiche sufficienti per mantenersi autonomamente senza dover svolgere attività di lavoro.

Per ottenere il visto per residenza elettiva è necessario avere un immobile in Italia dove poter eleggere residenza. Facilita la concessione del visto avere un'immobile di proprietà, perché in tal caso il requisito dell'indipendenza economica può essere considerata presunta.

Resta che lo straniero deve anche dimostrare, come da recente giurisprudenza del Tar, la volontà di vivere e risiedere effettivamente in Italia, affinché il visto per residenza elettiva non venga strumentalizzato per altri fini. La pratica per la richiesta del visto per residenza elettiva è molto complessa e richiede anche un approfondito esame della posizione economica e finanziaria del richiedente.

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Cosa fare per entrare in Italia?

Mentre i cittadini comunitari possono entrare in Italia con il semplice documento d'identità, senza alcuna formalità, di contro, gli stranieri non appartenenti all'Area Schengen devono essere muniti di  passaporto o di documento di viaggio equipollente e ottenere un visto d'ingresso presso l'Ambasciata italiana nel proprio Paese.

Il Regolamento (CE) N. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 prevede nel dettaglio la lista degli Stati i cui cittadini necessitano del visto d'ingresso e quella degli Stati c.d. "White List", per i quali invece il visto d'ingresso non è necessario laddove si tratti però di soggiorni per breve durata come turismo, missione, gara sportiva, affari.

Anche per gli Stati esentati, infatti, il visto rimane obbligatorio per soggiorni di lunga durata, come per studio o per motivi familiari.

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Chi rilascia il visto d’ingresso?

Il visto d'ingresso per l'Italia viene rilasciato dall'Ambasciata italiana, laddove l'Italia è individuata come meta unica o principale del soggiorno.

Nel caso di soggiorno in più Paesi dell'UE, e non sia possibile individuare una meta principale, il visto va richiesto all'Ambasciata dello Stato in cui viene effettuato il primo ingresso.

Il rilascio del visto presuppone una complessa attività istruttoria che viene svolta dai nostri Consolati, i quali sono tenuti a esaminare dettagliatamente la documentazione allegata dallo straniero e a valutare, tra altri requisiti, che ricorre il c.d. "rischio migratorio", ovvero il rischio che il richiedente non faccia ritorno nel proprio Paese una volta scaduto il visto.

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