Espulsione come misura di sicurezza e sospensione condizionale della pena
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la misura di sicurezza dell'espulsione, prevista all'art. 15 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) non può essere applicata nel caso in cui allo straniero condannato venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Infatti, una volta riconosciuta la sospensione, nella quale è sempre implicito un giudizio prognostico favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che a norma dell'art. 31 L. n. 663 del 1986, non può essere presunta, ma va accertata (Cass. 18 febbraio 1999 n. 11167).